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Energia e gas

1. Cosa facciamo

Federconsumatori è in grado di verificare le tue bollette oltre ad affrontare i problemi relativi ai contratti sottoscritti con clausole negative per il consumatore.

In una prima fase si effettua una verifica e si scrive all’azienda fornitrice per una composizione bonaria. Se questa non risulta possibile, Federconsumatori è in grado di presentare una richiesta di conciliazione presso le Aziende che hanno propri organi conciliativi oppure direttamente all’ARERA.

2. Consulenza e assistenza

Se siete in dubbio oppure nei guai scriveteci. Riusciremo a tirarvene fuori!

3. Suggerimenti pratici

Di seguito, sulla base della prassi dell’Autorità garante dell’energia , si forniranno alcuni suggerimenti pratici che, soprattutto in questa fase di transizione, possono minimizzare i rischi di scelte sbagliate e mettere i consumatori in condizione di scegliere consapevolmente. Infatti, soprattutto nel caso in cui vi siano sollecitazioni direttamente da parte imprese per cambiare fornitore, il consumatore deve saper riconoscere alcuni trucchi e schemi di comportamento comuni, al fine di marginalizzare gli operatori scorretti.

Non firmare o dare il proprio consenso telefonico prima di aver letto e compreso le condizioni di fornitura

Accade anche in modo fastidioso e aggressivo di ricevere visite o telefonate in cui gli agenti/venditori vi propongono di aderire a un’offerta che, a sentir loro, Vi permetterà di evitare un aumento dei prezzi o di godere di un particolare sconto, assicurandovi che, pur cambiando formalmente la società che emette la fattura, il fornitore di energia (a volte, chiamato ingannevolmente “distributore”) resterà lo stesso (ma, in realtà, cambierà).
Spesso, durante tali visite o telefonate, gli agenti pressano il consumatore perché dia una risposta immediata, millantando la prossima scadenza dell’offerta proposta oppure cercano di far sentire il consumatore ignorante/disinformato.
Attenzione alla proposta di prezzi ingannevolmente fissi e/o bassi, in cui i risparmi sono falsamente indicati, ad esempio presentando il valore della componente energia (o della spesa per la materia prima energia) come il prezzo complessivo, ingigantendo i possibili risparmi e/o omettendo le componenti determinate dal regolatore.
Resistete alle sirene dello sconto e insistete per ottenere, prima di iniziare la procedura di contrattualizzazione, un documento stampato in cui le condizioni economiche, la durata dell’offerta e le condizioni che verranno successivamente applicate siano chiaramente esposte.
Non fatevi ingannare dall’insistenza degli operatori e chiedete di essere ricontattati qualche giorno dopo, per avere il tempo di leggere e fare gli opportuni confronti, se l’offerta vi sembra interessante. Essere adeguatamente informati sulle condizioni contrattuali, prima della conclusione del contratto, mediante uno stampato (e non gli appunti dell’agente o quanto vi riferisce l’operatore del call centre) è un vostro diritto.

Confermare il consenso nelle vendite attraverso il canale telefonico

Nel caso di vendite attraverso il canale telefonico (teleselling), può accadere che il venditore non si limiti a raccogliere una mera manifestazione di interesse del consumatore priva di conseguenze giuridiche, ma ritenga concluso il contratto a seguito della registrazione telefonica durante la quale viene acquisito solo il consenso del consumatore alla registrazione della telefonata.
Fate attenzione: secondo il corretto processo di conclusione del contratto telefonico il consumatore ha il diritto di confermare per iscritto la propria volontà di concludere il contratto, successivamente alla telefonata in cui ha manifestato il proprio interesse per l’offerta propostagli.
In alternativa, il consumatore può rinunciare a tale diritto e preferire la conferma telefonica (ed è così che di solito vi fregano) ossia attraverso lo scambio dell’offerta e dell’accettazione su supporto durevole materiale o elettronico (ad esempio, la registrazione della telefonata), purché però vengano rispettate determinate condizioni e se il consumatore acconsente.
In tale secondo caso, infatti, la procedura di contrattualizzazione telefonica prevede, che il consumatore, dopo essere stato informato del fatto che con la registrazione telefonica rinuncia alla forma scritta, presti:

  1. il consenso esplicito ad effettuare la conferma della volontà di concludere il contratto su supporto durevole (e dunque a rinunciare alla forma scritta) e non il semplice consenso alla registrazione della telefonata;
  2. il consenso al cambio fornitore o al cambio dell’offerta;
  3. la conferma di tale consenso;
  4. la registrazione telefonica deve essere messa nella piena disponibilità del consumatore (anche attraverso la trasmissione delle credenziali per accedervi sul sito Internet del venditore), in modo tale che questi possa conservarla e riprodurla.
Noi Vi sconsigliamo di concludere subito telefonicamente il Contratto.

Prima di dare l’assenso telefonico o di firmare qualunque cosa, assicuratevi sempre di aver letto le Condizioni Economiche e le altre principali Condizioni Contrattuali prima della conferma: (i) richiedete di confermare previa ricezione della documentazione contrattuale al vostro indirizzo di posta elettronica o convenzionale o attraverso un link via sms a tale documentazione; (ii) appuntatevi nel corso della telefonata il nome preciso dell’offerta e verificatene le condizioni economiche sul sito Internet del venditore prima della conferma, in particolare se scegliete la conferma telefonica.

Attivazioni non richieste o disconoscimento del contratto

Spesso i venditori o i loro agenti tentano di carpire i vostri dati per farvi cambiare fornitore. Nei casi più gravi, l’agente chiede i vostri dati anagrafici, di fornitura e perfino bancari, millantando la necessità di verifiche tecniche da parte del distributore o di non meglio precisate Autorità (non è il loro compito) oppure presentandosi come dipendenti del vostro fornitore (quando in realtà così non è), e in tal modo carpisce la vostra firma “per ricevuta” o “per conferma del passaggio” oppure il vostro consenso vocale. Può accadere di ricevere chiamate in cui vi viene chiesto di confermare il consenso reso in una precedente telefonata. Potreste anche ricevere una lettera di conferma della accettazione della vostra richiesta di passare ad un nuovo fornitore ovvero direttamente la fattura relativa al primo mese di fornitura.
Di solito i venditori o i loro agenti si presentano alla porta spacciandosi in vari modi , perfino fantasiosi . Ci sentiamo di affermare che qualsiasi persona si presenti alla Vostra porta oppure Vi telefoni a nome del Vostro fornitore o del distributore oppure di Vostra Zia sta dicendo il falso . Chiudetegli la porta in faccia oppure buttate giù il telefono.

Esercitare il diritto di ripensamento

Il consenso dato nelle vendite telefoniche e a domicilio non è irreversibile.
Il consumatore dispone del “diritto di ripensamento”, cioè del diritto di recedere dal contratto, nei 14 giorni solari successivi alla conclusione dello stesso, senza condizioni o giustificazioni (art. 52 del Codice del Consumo). Tale diritto permette in ogni caso al consumatore di rivedere la propria decisione e tornare indietro se non è convinto o se scopre di essere stato ingannato su alcune caratteristiche fondamentali dell’offerta. Si può recedere dal contratto inviando il modulo o una qualsiasi comunicazione – riportanti l’identificativo della vostra fornitura (nome/cognome intestatario, POD/PDR, codice fiscale, matricola contatore (per il gas) e la data di conclusione del contratto – agli indirizzi forniti dal venditore. Per le vendite a domicilio, i 14 giorni di ripensamento decorrono dalla firma del modulo contrattuale oppure dall’avvenuta accettazione da parte dell’operatore della proposta di cambio fornitore proveniente dal consumatore. Per le vendite telefoniche, i 14 giorni di ripensamento decorrono da quando il consumatore invia la conferma scritta o riceve la registrazione della telefonata di conferma (o le credenziali per accedere a tali registrazioni sul sito Internet del venditore).

Rifiuto di addebiti una tantum e di addebiti di ignota provenienza in conto corrente

Potreste ricevere una comunicazione di addebiti in conto corrente una tantum, di modesta entità, da parte di Autorità o distributori. Non fatevi ingannare. In tal caso si tratta di un modo per farvi credere che l’addebito che vi troverete sul conto corrente è legittimo, contrariamente al vero. I lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti elettriche, idriche e del gas sono coperti da apposite voci delle bollette (p.es., trasporto e gestione del contatore), di ammontare deciso dal Regolatore (ARERA) e uguale per i consumatori in regime di tutela e per quelli sul mercato libero, e non sono addebitati con bollette separate una tantum. In ogni caso, le Autorità non contattano i singoli utenti, se non per iscritto in casi rari e specifici. Si tratta invece di un uso fraudolento del vostro IBAN. Nel caso, invece, di addebiti di ignota provenienza, è opportuno sapere che il consumatore può chiedere alla propria banca la revoca degli addebiti SDD (che hanno preso il posto dei vecchi RID) entro 8 settimane dal giorno in cui è avvenuta l’operazione di addebito, senza dover dimostrare nulla (in caso di addebiti chiaramente non autorizzati, il termine per richiedere la revoca sale a 13 mesi).
Per evitare che tale termine trascorra, non attendete l’estratto conto trimestrale per verificare gli addebiti ricevuti, ma monitorate periodicamente i vostri movimenti bancari o richiedete l’invio di sms informativi (a pagamento) ogni volta che un addebito è eseguito.

Ricordati di fare sempre le autoletture

Se hai bisogno di noi, tieni a portata di mano le prime tre pagine della tua ultima fattura e il dato riportato nel contatore.

4. Info per i consumatori

Fake News - Federconsumatori Liguria, per l'informazione e la tutela dei diritti dei consumatori

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Assistenza

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Un’Associazione libera e democratica, nata nel 1988  con il contributo della CGIL, che difende i legittimi interessi dei consumatori e degli utenti.

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