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Chi siamo

Atto Costitutivo e Statuto

La Federconsumatori-APS, costituita nel 1988,  è un’associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori ed utenti. Alla sua costituzione hanno contribuito anche esperti di consumerismo operanti nell’ambito dell’università, dell’informazione e del Parlamento, impegnati da anni in difesa dei diritti dei consumatori.

 

La Federconsumatori è un’Associazione di Promozione Sociale.

La Federconsumatori che già da quarant’anni  anni opera con competenza e professionalità nella difesa dei diritti dei consumatori, ha promosso molteplici iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi livelli: locale, nazionale ed europeo.

L’Associazione collabora con istituzioni comunitarie e nazionali: Commissione europea per le politiche dei consumatori, Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, i Ministeri, il Cnel, la Commissione di garanzia legge n. 146/90, le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio.

Mettiamo a disposizione l’esperienza e la preparazione dei nostri consulenti per informare e formare i cittadini sui loro diritti. La nostra attività si basa in larga misura sulla passione e sulla determinazione di chi lavora in Federconsumatori.

 

I servizi di informazione, consulenza ed assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che lo desideri può associarsi alla Federconsumatori ed usufruire del relativo servizio di sportello versando una quota fissa annua. Per specifici interventi di natura tecnico-legale dovranno essere corrisposte spese ed onorari di spettanza dei professionisti indicati dalla Federconsumatori, che applicheranno gli onorari minimi previsti dai rispettivi ordini professionali.

Di seguito gli Statuti relativo all’Associazione Federconsumatori Liguria-APS per conoscere le norme che disciplinano l’organizzazione.

STATUTO

FEDERCONSUMATORI LIGURIA – APS

Il Direttivo regionale della Federconsumatori Liguria, riunito in data 29 Settembre 2020 presso la Sala Governato della Camera del Lavoro di Genova sita in Via San Giovanni d’acri – Genova approva all’unanimità il nuovo Statuto della Federconsumatori Liguria

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
ART.1

E’ costituita, con sede in Genova , Via Milano 40b/2  l’Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata “FEDERCONSUMATORI Liguria ” – Associazione Promozione Sociale  (per brevità Federconsumatori Liguria- APS).

La Federconsumatori Liguria – APS adotta logo e marchio della Federconsumatori -APS cosi come  descritto all’art. 1 dello Statuto Nazionale.

L’Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello regionale, provinciale e sub – provinciale che possono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto nazionale e a quello Regionale.

ART.2

L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell’essere credente o non credente.  L’Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

ART.3

L’Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l’impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull’Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

 

In particolare, in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione si avvale del DPO nominato da Federconsumatori – APS

 

L’Associazione persegue attività di interesse generale  e ha, come scopo esclusivo, la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell’art.5 co.1 del Codice del terzo settore  quali: la legalità del mercato; la tutela della salute “e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica” nonché “il recupero e la salvaguardia” dell’ambiente”; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; “il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali  concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi”; il contrasto all’usura nell’ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell’utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell’uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all’impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

 

L’Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di “tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti”, risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

 

  • l’adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
  • la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
  • l’impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell’ambiente;
  • l’iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un’adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell’informazione; l’accesso alla “società dell’informazione” anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all’informazione e all’educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell’obbligo, fino all’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
  • l’azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d’interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori – aps, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati,  nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;
  • la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  • la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;
  • contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
  • ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.
  • promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;
  • la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
  • il sostegno all’azione dello Stato nell’accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
  • la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell’Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l’editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;
  • la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
  • l’impegno tassativo, a tutti i livelli dell’Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.
  • la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell’erogazione e dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;
  • partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri  e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione si avvale prevalentemente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare  di quanto previsto dal d.l.vo 117/2017.

 

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione si avvale  di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto  dal d.lvo. 117/2017.

ART.4

L’Associazione e le sue strutture provinciali o associate, che devono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto Regionale e Nazionale,  possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant’altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il Regolamento definisce i rapporti tra l’Associazione e le strutture di servizio.

ART.5

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

 

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello ( regionale, provinciale e territoriale) non possono rivestire cariche in altre associazione di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori – aps,  né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero – professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

 

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l’esercizio di attività libero – professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell’oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le maggioranze di cui all’art 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce l’accettazione di mandati professionali correlati all’attività dello sportello territoriale.

 

Le strutture  territoriali, entro 24 mesi dall’approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

 

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

 

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori Liguria – APS, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori Liguria – APS, pena l’estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori- APS. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall’incarico.

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TITOLO II – SOCI
ART.6

I soci della Federconsumatori Liguria – APS  possono essere persone fisiche o associazioni, enti (del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione), circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori Liguria APS, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti.

 

La domanda di ammissione alla Federconsumatori Liguria– APS avviene tramite le sedi territoriali dell’Associazione e comporta l’adesione ai principi costitutivi, quali l’elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell’Associazione, nonchè l’impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini  stabiliti dall’organo di amministrazione.

 

L’ammissione all’Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.

 

L’associato dovrà essere annotato sul registro associati delle strutture provinciali o territoriali ,previsto dal co.1 art. 15 del d.lvo. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dall’Associazione oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14, 17 co.1 del d.lvo 117/2017.

 

La consegna della tessera da parte della struttura provinciale , cosi come rappresentata, costituisce valido atto di ammissione all’associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

 

L’ammissione dà diritto

  • a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l’espressione di un voto;
  • b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonchè ad essere informati sull’attività e le iniziative dell’Associazione e a controllarne l’andamento;
  • c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale ;
  • d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • f) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30 gg. prima.

 

La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Le modalità di ammissione sono disciplinate dall’apposito regolamento nazionale.

In caso di rigetto della iscrizione, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori – APS nazionale si pronunci sulla propria istanza.

ART. 7

I soci cessano di far parte dell’Associazione per morte, mancato rinnovo dell’iscrizione, morosità, recesso, espulsione.

I soci possono sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale; la dichiarazione di recesso  ha effetto immediato.

ART. 8

L’associato può essere espulso, oltre che dai livelli territoriali anche  dalla Federconsumatori regionale  quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell’Associazione.

L’espulsione sarà operativa soltanto dopo la comunicazione al socio della relativa delibera,  da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., pec, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l’effettivo ricevimento.

L’espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell’associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del presente Statuto.

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TITOLO III – ORGANI SOCIALI
Art. 9

Organi della Federconsumatori sono:

  • L’Assemblea Regionale dei soci delegati
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • La Presidenza
  • Il Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo
ART. 10

L’Assemblea Regionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori Liguria – APS  ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee territoriali ; è convocata, in via ordinaria,  ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che approva, secondo i quorum previsti dall’art. 11 del presente Statuto, un apposito regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale dei soci delegati e delle Assemblee territoriali  dei soci delegati, nell’osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.

Gli associati a Federconsumatori Liguria–APS hanno diritto di partecipare all’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale dei soci delegati in ottemperanza a quanto  previsto nel comma precedente .

L’Assemblea Regionale dei soci delegati è costituita regolarmente da almeno il 50 % + 1 dei  rappresentanti dei soci eletti  secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti;  nel caso in cui l’Assemblea Regionale dei soci delegati debba approvare modifiche al presente statuto, il quorum costitutivo di validità dell’Assemblea   Regionale  deve essere pari a ¾ degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari a 50% + 1 dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento dell’Assemblea Regionale dei soci delegati diverse modalità di voto.

 

L’Assemblea Regionale dei soci delegati:

 

  • elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di  quanto previsto dall’art. 2382 c.c. ;
  • stabilisce gli obiettivi di politica dell’Associazione fino all’Assemblea Regionale successiva
  • elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
  • approva l’accordo previsto dall’art. 26, par.1 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679.

 

L’Assemblea Regionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli dell’Associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei soci delegati nei rispettivi livelli.

L’Assemblea Regionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca dell’Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet regionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell’art. 10 del presente statuto,  è l’organo di amministrazione dell’associazione e ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l’attività della Federconsumatori Liguria-APS sull’intero territorio regionale attuando gli indirizzi definiti dall’Assemblea Regionale dei soci delegati e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione  sui temi di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Regionale  dei soci delegati  ed elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l’attività dell’Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento regionale o nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, e la Presidenza, su proposta del Presidente .

Può eleggere una Direzione.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci revisori, soltanto nel caso di esaurimento dei rispettivi supplenti, al fine di consentire l’operatività degli organi.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e tenendo conto dei criteri di rappresentanza definiti nell’assemblea

I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato  ordinario .

Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite ex novo (avvalendosi di assemblee dei delegati straordinarie) dopo l’effettuazione dell’Assemblea Regionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all’Assemblea Regionale successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato ordinario può convocare la riunione regionale dei quadri e dei dirigenti;  in caso di mancanza di convocazione, il Presidente dell’Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

E’, comunque, preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell’Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli  statuti provinciali contengano l’obbligo delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Federconsumatori – APS.

Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell’Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nell’Associazione.

ART. 12

Il Presidente è l’organo di rappresentanza politica unitaria dell’Associazione; allo stesso compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione dell’Assemblea Regionale dei soci delegati.

Il Presidente ha, in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque, non oltre otto anni.

Prima della scadenza del mandato, Il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo; al quale può essere invitato permanente.

ART. 13

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell’Assemblea Regionale  dei soci delegati ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza Regionale non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza,  gli stessi si considereranno decaduti  di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo.

I componenti delle Presidenze territoriali non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Direttivo competente approvi con una maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto la proroga di un ulteriore mandato che comunque non superi 12 (dodici) anni complessivi.

ART. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l’organo di controllo dell’Associazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.l.vo 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell’Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo.

Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio; con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione al Collegio Statutario della Federconsumatori – aps  che si pronuncia entro 60 giorni.

L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d. lvo 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 dello stesso  d.lvo 117/17.

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 c.c.

Il Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

ART. 15

Sono organi di giurisdizione interna e di garanzia della Federconsumatori Liguria, secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori Nazionale – aps e il Collegio Statutario di Federconsumatori Nazionale – aps cosi come disciplinati e previsti dall’art.15 e 16 dello Statuto Nazionale di Federconsumatori – APS.

Sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, laddove esistenti   nonché  sui ricorsi contro decisioni degli organi   regionali   o  contro le decisioni degli organi territoriali non dotati di Collegio di Probiviri  e sulle controversie tra strutture dell’Associazione o tra strutture dell’Associazione e strutture federate deciderà in prima istanza e in via equitativa il Collegio dei Probiviri di Federconsumatori- APS; in seconda istanza il Collegio statutario di Federconsumatori – APS.

Al Collegio dei Probiviri di Federconsumatori-APS è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della sanzione nei riguardi degli iscritti all’associazione in conformità delle regole statutarie.

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Art. 16
SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell’associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

  • a) richiamo verbale
  • b) biasimo scritto
  • c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
  • d) sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà di iscritto;
  • e) espulsione dall’associazione

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell’iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l’inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all’iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri competente che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate dal Regolamento.

ART. 17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori Liguria – APS si avvale:

 

  • delle quote sociali;
  • dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
  • dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
  • dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
  • dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant’altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
  • di ogni altra entrata proveniente all’Associazione in ragione dei fini perseguiti.
  • dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’ultimo comma dell’art. 3

 

La Presidenza potrà nominare un Amministratore, avente la funzione precipua di responsabile dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità dell’Associazione e relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All’amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l’autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati.

L’amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la gestione economico – amministrativa dell’associazione.

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Titolo IV – IL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 18

Il patrimonio della Federconsumatori Liguria – APS  è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

La Federconsumatori Liguria- APS non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell’Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo  salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumatori Liguria – APS sono, a qualsiasi titolo,  intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 19

L’esercizio sociale dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo e per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti; analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

Tutte le strutture dell’Associazione, a qualunque livello (provinciale e territoriale), dovranno provvedere alla approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Dovranno mettere a disposizione i documenti contabili al Collegio dei Sindaci revisori – Organo di controllo e a qualsivoglia organo e/o struttura deputati a esercitare il controllo amministrativo, nonché dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura Nazionale e   Regionale  entro 15 gg. dalla relativa approvazione.

Laddove una struttura non provveda, entro i suesposti termini, all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla successiva comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale  avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 gg.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all’invito, la Presidenza Nazionale  provvederà alla nomina di un commissario “ad acta” con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60 gg. dal conferimento dell’incarico.

Con l’approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

Le strutture, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e associati.

L’Associazione, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

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TITOLO V – SCIOGLIMENTO
Art. 20

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all’Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Federconsumatori Liguria –APS può essere deciso soltanto dall’Assemblea Regionale dei soci delegati convocata in via straordinaria, composta dai soci delegati eletti all’ultima Assemblea Regionale  dei soci delegati convocata con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria, ai fini della valida costituzione dell’assemblea, la maggioranza dei ¾ degli aventi diritto; per la validità della relativa delibera  i ¾ dei presenti .

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con le stesse modalità e maggioranze del comma precedente.

Il patrimonio residuo della Federconsumatori Liguria – APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.

L’Assemblea Regionale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

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TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, il Codice civile, a cui si fa riferimento.

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